Previdenza e assistenza - Società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) - Obbligo di versamento di un contributo ad un Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici (ENPAM) - Asserita irragionevolezza della disciplina censurata per l'assoggettamento a contribuzione di soggetti terzi senza possibilità di rivalsa né sul professionista né sul S.S.N. - Contraddittoria prospettazione delle questioni - Inadeguata motivazione sulla norma da applicare e sulla effettiva impraticabilità di una diversa interpretazione 'secundum Costitutionem' - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione, dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, il quale pone a carico delle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e delle società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, un «contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale». Il giudice a quo prospetta le questioni contraddicendo la stessa premessa interpretativa sulla quale ha fondato i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in via principale. Inoltre, il rimettente si è sottratto all'onere di offrire adeguata motivazione sia sulla norma da applicare, nel suo significato all'interno del sistema complessivamente considerato, sia sulla effettiva impraticabilità di una diversa interpretazione conforme a Costituzione.
- In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 448/2007, n. 272/2006 e n. 427/2005.