Ordinanza 253/2008 (ECLI:IT:COST:2008:253)
Massima numero 32672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  25/06/2008;  Decisione del  25/06/2008
Deposito del 04/07/2008; Pubblicazione in G. U. 09/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Trasferimento fraudolento di valori - Configurazione quale fattispecie criminosa, se posta in essere da soggetti che siano indifferentemente indagati o imputati - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di personalità della responsabilità penale, di determinatezza delle fattispecie incriminatici, del giusto processo nonché del diritto di difesa - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza e mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Omessa valutazione di interpretazioni della Corte di cassazione che avrebbero consentito di superare il dubbio di legittimità - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 111 Cost., perché, nel disciplinare la fattispecie incriminatrice del "trasferimento fraudolento di valori", punirebbe una condotta solo in quanto posta in essere da soggetti che si qualificano per il fatto di rivestire la condizione processuale di indagati o imputati. Infatti, l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza e difetta della descrizione della fattispecie; inoltre, il giudice a quo non tiene conto di quella giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di delineare il reato in oggetto in termini tali da soddisfare il petitum, posto che è stato evidenziato che la posizione di indagato o imputato non è elemento caratterizzante la rilevanza penale della condotta ma viene solo a definire l'ambito temporale di operatività del divieto.

- Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione presenti una motivazione autosufficiente v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 312/2005.

- Sull'incostituzionalità del comma 2 dello stesso articolo 12-quinquies v., citata, sentenza n. 48/1994.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  08/06/1992  n. 306  art. 12  co. 1

legge  07/08/1992  n. 356  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte