Banca e Istituti di credito - Anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - Denunciato eccesso di delega e lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, come trasfuso nell'art. 120, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, censurato in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 76 Cost. La norma, in base alla quale, con provvedimento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. La violazione dell'art. 76 Cost. è già stata esclusa dalla sentenza n. 341/2007 e non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente decisione.
- V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 341/2007.