Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché della personalità della responsabilità penale - Lamentata lesione del diritto di proprietà, del diritto di difesa e del diritto al lavoro - Intervenute modificazioni della norma censurata anteriormente alle ordinanze di rimessione - Omessa valutazione - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 35 e 42 Cost., nella parte in cui prevede che è sempre disposta la confisca del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Infatti, i rimettenti non hanno affrontato il problema della incidenza sui giudizi principali delle modifiche apportate alla norma censurata dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286.
- Sulla manifesta inammissibilità nei casi in cui il rimettente non abbia svolto motivazione alcuna in ordine alla incidenza di una novella sulla fattispecie al suo esame v., citata, da ultimo, ordinanza n. 126/2008.