Ordinanza 256/2008 (ECLI:IT:COST:2008:256)
Massima numero 32676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  25/06/2008;  Decisione del  25/06/2008
Deposito del 04/07/2008; Pubblicazione in G. U. 09/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32677  32678


Titolo
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - 'Ius superveniens' più favorevole - Questione di legittimità costituzionale sollevata sulla disciplina previgente - Sussistenza di adeguata motivazione sul punto - Rilevanza della questione.

Testo

E' rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lg.s 30 aprile 1992, n. 285: infatti, nonostante il rimettente censuri la norma nel testo anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, e cioè nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, il giudice a quo muove dal corretto - ed adeguatamente motivato - presupposto di dover decidere la controversia facendo applicazione della norma nel suo testo originario.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 213  co. 2

decreto-legge  30/06/2005  n. 115  art. 5  co. 1

legge  17/08/2005  n. 168  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte