Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Evocazione di parametro inconferente, in quanto riferibile alle sole sanzioni penali - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla conversione con legge 17 agosto 2005, n. 168, censurato nella parte in cui, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Infatti, appare inconferente il parametro di cui all'art. 27 Cost., che si riferisce alle sanzioni penali e non anche a quelle amministrative.
- Sul fatto che l'art. 27 Cost. si riferisca alle sanzioni penali e non anche a quelle amministrative v., citate, da ultimo, ordinanze n. 196 e n. 125/2008.