Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla conversione con legge 17 agosto 2005, n. 168, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Sussiste infatti una adeguata ragione giustificativa a sostegno della scelta del legislatore di reprimere più intensamente quelle infrazioni che hanno la funzione di prevenire i rischi specifici derivanti dagli incidenti in cui siano coinvolti i veicoli a due ruote; inoltre, è escluso che sia irragionevole far gravare la sanzione della confisca anche sul proprietario del mezzo che non sia responsabile dell'infrazione, posto che detta forma di responsabilità è principio di ordine generale nel sistema delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme sulla circolazione stradale. Infine, non si rileva neppure la lamentata disparità di trattamento, collegata al fatto che la sanzione si applicava solo a coloro che avessero subito l'accertamento di taluna delle infrazioni elencate: ciò, infatti, non costituisce un'evenienza patologica, bensì l'effetto tipicamente riconducibile al principio, di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e nei tempi in esse considerati.
- V., i precedenti di cui alle ordinanze n. 196 e n. 125/2008.