Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti - Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di legalità, di personalità della responsabilità penale, di necessaria proporzionalità fra la pena inflitta e la gravità del fatto commesso, della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa - Mancata sperimentazione della praticabilità di un'opzione interpretativa che superi i dubbi di costituzionalità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, vieta di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante della recidiva reiterata. I rimettenti muovono dal presupposto che, a seguito della legge n. 251 del 2005, l'aumento di pena per la recidiva reiterata sia divenuto obbligatorio: tale lettura, tuttavia, non è l'unica possibile, posto che non solo si può ritenere che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente nei casi di cui all'art. 99, quinto comma, cod. pen., ossia se concerne uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. (e nessuno dei rimettenti risulta procedere per uno di tali delitti), ma altresì, è possibile sostenere, nei limiti in cui si escluda l'obbligatorietà, che il giudice debba effettuare il giudizio di bilanciamento solo quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea a determinare, di per sé, un aumento di pena.
- Su precedenti questioni di costituzionalità del tutto analoghe alla presente v., citate, sentenza n. 192/2007 e ordinanze n. 90 e n. 33/2008 e n. 409/2007.