Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Criteri - Ragionevolezza del criterio legato alla residenza protratta in un determinato territorio - Esclusione - Divieto di discriminazione tra chi possiede tale requisito e chi ne è privo (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale di norma della Regione Liguria che prevede, per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito della residenza o attività lavorativa del nucleo familiare da almeno cinque anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando). (Classif. 091002).
I criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio. (Precedente: S. 44/2020 - mass. 43051).
Di fronte a norme che differenziano alcuni soggetti dagli altri ai fini dell'accesso a una prestazione sociale, gli argomenti relativi all'eguaglianza e quelli relativi alla ragionevolezza si sovrappongono e si intrecciano, costituendo la ragionevolezza, oltre che canone autonomo di legittimità della legge, anche - e prima ancora - criterio applicativo del principio di eguaglianza.
Poiché la ratio del servizio di edilizia residenziale pubblica è il soddisfacimento del bisogno abitativo, la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione, risolvendosi semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli), ciò che è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale. Né lo stesso "radicamento" territoriale, quand'anche fosse adeguatamente valutato, potrebbe assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno, perché sarebbe irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità. (Precedenti: S. 199/2022 - mass. 45087; S. 281/2020 - mass. 42947; S. 9/2021 - mass. 43556; S. 7/2021 - mass. 43549).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 5, comma 1, lett. b, della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni». La disposizione censurata dal Tribunale di Genova stabilisce che tra i requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli alloggi di edilizia economica popolare ci sia quello di 5 anni di residenza nei Comuni del bacino interessato dal bando per l'accesso agli alloggi ERP, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, stranieri o italiani che siano, privi del requisito previsto dalla disposizione censurata).