Imposte e tasse - Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - Determinazione del relativo importo in misura percentuale del reddito complessivo rilevante ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce - Omessa esclusione, nella base di calcolo di detto contributo, anche degli assegni periodici di mantenimento percepiti dal coniuge separato - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva - Erronee premesse interpretative - Questioni analoghe ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di nuovi o diversi profili di censura - Non irragionevolezza della disciplina denunciata - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui - stabilendo che il contributo per il Servizio sanitario nazionale (SSN) è dovuto in una misura percentuale del «reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo di riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione» - non esclude dalla base di calcolo del contributo per il SSN gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente ed effettivamente separato, indicati «alla lettera h) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 47 del 1986» [recte: «alla lettera c) del comma 1 dell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, richiamato dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nel testo applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004»]. Infatti, il rimettente, nel censurare l'assimilazione, ai fini dell'IRPEF e del contributo per il SSN, dei menzionati assegni periodici ai redditi da lavoro dipendente, muove da presupposti interpretativi erronei e ripropone sostanzialmente, senza addurre profili nuovi o comunque tali da indurre la Corte a modificare il precedente orientamento, le stesse questioni già dichiarate manifestamente non fondate dalla Corte con le ordinanze n. 113 del 2007 e n. 383 del 2001.