Previdenza - Personale arruolato su galleggianti privi di sistemi di autopropulsione e non addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio - Applicazione del regime previdenziale dei lavoratori marittimi - Esclusione - Lamentata ingiustificata differenziazione del regime previdenziale per i marittimi impiegati a bordo e per l'armatore sulla base della presenza o meno di sistemi di autopropulsione nonché delle modalità di impiego del galleggiante - Denunciata insufficienza della tutela previdenziale - Carente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, nonché omessa verifica della possibilità di un'interpretazione idonea a superare i prospettati dubbi di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui riservano il regime previdenziale dei lavoratori marittimi al personale arruolato sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purché abbiano mezzi di propulsione propri, così, escludendo coloro che siano imbarcati su mezzi privi di dette caratteristiche. L'ordinanza di rimessione difetta di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione e, inoltre, non risulta espletato il tentativo di dare all'impugnata normativa un'interpretazione suscettibile di fugare i prospettati dubbi di illegittimità costituzionale.
- Su una questione avente ad oggetto la medesima normativa, v., citata, ordinanza n. 270/2006.