Ordinanza 260/2008 (ECLI:IT:COST:2008:260)
Massima numero 32683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  07/07/2008;  Decisione del  07/07/2008
Deposito del 10/07/2008; Pubblicazione in G. U. 16/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento anche in casi diversi da quelli previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Preclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della ragionevole durata del processo nonché dedotto contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10 della stessa legge, censurati in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 Cost. Invero, successivamente alla proposizione della questione, con la sentenza n. 26 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile», sicché si rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte, alla luce della richiamata pronuncia.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte