Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di parità delle parti e di ragionevole durata del processo - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e prevedono il relativo regime transitorio. Infatti, dalle ordinanze di rimessione risulta che il rimettente è stato investito di appelli avverso sentenze di non luogo a procedere, il cui regime di impugnazione è disciplinato da una norma diversa da quella impugnata, con la conseguenza che il giudice a quo ha sottoposto a scrutinio una disposizione di cui non deve fare applicazione.
- Sulla manifesta inammissibilità per inesatta indicazione della norma oggetto di censura v., citate, le ordinanze n. 150 e n. 79/2008.