Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se le nuove prove risultino decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, recante il relativo regime transitorio. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26/2007 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 suddetto, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, e dell'art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della novella sia dichiarato inammissibile: conseguentemente, appare necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
- V. il precedente citato, sentenza n. 26/2007.