Ordinanza 265/2008 (ECLI:IT:COST:2008:265)
Massima numero 32688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  07/07/2008;  Decisione del  07/07/2008
Deposito del 10/07/2008; Pubblicazione in G. U. 16/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento anche in casi diversi da quelli previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Preclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, della parità delle parti nel processo nonché dell'obbligatorietà dell'azione penale - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma secondo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato per contrasto con gli artt. 3, 111, comma secondo, e 112 Cost., "nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento". Infatti, il rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo, considerato che trattasi di appello avverso sentenza di non luogo a procedere - pronunciata, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare - il cui regime di impugnazione è disciplinato da norme diverse da quella censurata.

- L'inesatta indicazione della norma oggetto di censura implica la manifesta inammissibilità della questione: sul punto v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 150/2008 e 79/2008.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 2

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte