Ordinanza 266/2008 (ECLI:IT:COST:2008:266)
Massima numero 32689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/07/2008;  Decisione del  07/07/2008
Deposito del 10/07/2008; Pubblicazione in G. U. 16/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32690  32691


Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Nozione di area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Questioni aventi ad oggetto norma di interpretazione autentica retroattivamente sostituita da successiva norma interpretativa - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, perché di tale disposizione il giudice rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo. Infatti, come affermato dallo stesso giudice rimettente e come già rilevato dalla Corte nell'ordinanza n. 41 del 2008, l'art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2006, ha sostituito con effetto ex tunc, abrogandola, la disciplina dettata dal citato art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005, con la conseguenza che detto art. 36, comma 2, è l'unica disposizione, delle due denunciate, a trovare applicazione nel giudizio principale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 11  co. 16

legge  02/12/2005  n. 248  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte