Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della medesima disposizione oggetto degli atti di promovimento - Carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che prevedeva il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria, dichiarata medio tempore costituzionalmente illegittima). (Classif. 111011).
La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, ricadente sullo stesso oggetto di una questione sollevata da un diverso giudice, determina la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate per carenza di oggetto.
(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - dell'art. 16-septies, comma 2, lett. g, del d.l. n. 146 del 2021, come conv., che aveva stabilito il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025; la sentenza n. 228 del 2022, infatti, ne ha medio tempore dichiarato l'illegittimità costituzionale. Precedenti: O. 226/2022 -lmass.45148; O. 206/2022 - mass.45101; O. 204/2022 - mass.45076; O. 172/2022 - mass.45006).