Ordinanza 78/2023 (ECLI:IT:COST:2023:78)
Massima numero 45446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  23/03/2023;  Decisione del  23/03/2023
Deposito del 20/04/2023; Pubblicazione in G. U. 26/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45447


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della medesima disposizione oggetto degli atti di promovimento - Carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che prevedeva il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria, dichiarata medio tempore costituzionalmente illegittima). (Classif. 111011).

Testo

La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, ricadente sullo stesso oggetto di una questione sollevata da un diverso giudice, determina la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate per carenza di oggetto.

(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - dell'art. 16-septies, comma 2, lett. g, del d.l. n. 146 del 2021, come conv., che aveva stabilito il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025; la sentenza n. 228 del 2022, infatti, ne ha medio tempore dichiarato l'illegittimità costituzionale. Precedenti: O. 226/2022 -lmass.45148; O. 206/2022 - mass.45101; O. 204/2022 - mass.45076; O. 172/2022 - mass.45006).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/10/2021  n. 146  art. 16  co. 2

legge  17/12/2021  n. 215  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte