Ordinanza 266/2008 (ECLI:IT:COST:2008:266)
Massima numero 32691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/07/2008;  Decisione del  07/07/2008
Deposito del 10/07/2008; Pubblicazione in G. U. 16/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32689  32690


Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Nozione di area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Norme di interpretazione autentica intese ad estendere la relativa nozione anche alle ipotesi di mancata adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva - Asserita violazione della riserva di giurisdizione, dei principi di parità delle parti, di imparzialità della pubblica amministrazione e di irretroattività delle leggi fiscali - Omessa descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili, per omessa descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2006, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 102 e 111 della Costituzione, nonché all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, perché: a) creano un'«insostenibile parificazione fiscale» fra «aree con edificabilità concreta e reale» ed «aree con edificabilità "astratta" e meramente virtuale» e considerano, quale presupposto del tributo, una capacità contributiva «meramente ipotetica e virtuale»; b) ledono la riserva di giurisdizione di cui all'art. 102 Cost. ed i princípi della parità delle parti nel processo e di imparzialità della pubblica amministrazione quand'essa è parte processuale, essendo dette disposizioni d'interpretazione autentica - contenute in decreti-legge la cui conversione «è stata condizionata dal voto di fiducia al Governo» - finalizzate ad incidere sui processi in corso a vantaggio della stessa amministrazione finanziaria, che avrebbe assunto, nella fattispecie, anche veste di legislatore; c) contrastano con il principio dell'irretroattività delle leggi fiscali stabilito dall'art. 3 della legge n. 212 del 2000, essendo le leggi di interpretazione autentica «ovviamente retroattive». Infatti il giudice rimettente non ha indicato quali strumenti urbanistici disciplinano, per gli anni d'imposta in contestazione, le aree oggetto degli impugnati avvisi d'accertamento, ma si limita a rilevare, al riguardo, che dette aree sono «considerate» come «fabbricabili» perché ricomprese «in uno strumento urbanistico adottato dal comune», sicché le ordinanze di rimessione non specificano - con riferimento a ciascun periodo d'imposta oggetto dei giudizi principali - se, per le aree indicate dagli impugnati avvisi di accertamento, potesse essere rilasciato o no titolo abilitativo a costruire.

- In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 129 e n. 31/2007 e n. 289/2006.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 11  co. 16

legge  02/12/2005  n. 248  art. 1  co. 1

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 36  co. 2

legge  04/08/2006  n. 248  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

legge  27/07/2000  n. 212  art. 3