Processo penale - Misure cautelari personali - Ipotesi di aggravamento della misura disposto nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello - Obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia - Mancata previsione - Lamenta violazione del diritto di difesa e asserita disparità di trattamento con i soggetti sottoposti ad aggravamento della misura prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Questione già esaminata nel suo nucleo essenziale e dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo di interrogare la persona nei cui confronti sia stato disposto l'aggravamento della misura cautelare, ai sensi del precedente art. 276, comma 1, nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la fase del dibattimento (peculiarità che persistono per l'intero corso del processo, a nulla rilevando che si versi in una delle fasi di passaggio tra i diversi gradi di giudizio) ed alla adeguatezza dei rimedi impugnatori de libertate apprestati nella fase successiva all'apertura del dibattimento.
- Sulla manifesta infondatezza di questione analoga nel suo nucleo essenziale, vedi citata ordinanza n. 230/2005.