Ordinanza 268/2008 (ECLI:IT:COST:2008:268)
Massima numero 32693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  07/07/2008;  Decisione del  07/07/2008
Deposito del 10/07/2008; Pubblicazione in G. U. 16/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Dipendenti della soppressa Agensud transitati nelle Amministrazioni dello Stato - Diritto alla restituzione dei contributi previdenziali versati non più utili a pensione dopo l'iscrizione all'INPDAP - Limitazione al personale cessato dal servizio tra il 13 ottobre 1993 e l'8 febbraio 1995 - Asserita ingiustificata disparità di trattamento in base a mero elemento temporale, violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione e di parità della retribuzione a parità di lavoro, nonché del diritto a pensione - Mancata verifica della possibilità di interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata - Questione diretta ad ottenere l'avallo della Corte ad una determinata interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, censurato, in riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli ex dipendenti della AGENSUD transitati, a seguito della soppressione dell'Agenzia, alle dipendenze delle amministrazioni statali e che siano cessati dal servizio tra il 14 ottobre 1993 e l'8 febbraio 1995, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati allorché erano alle dipendenze dell'AGENSUD e non più utili a pensione dopo l'iscrizione nella gestione previdenziale dell'INPDAP (e relativo trasferimento dei contributi stessi a quest'ultimo ente). Nessuna disposizione di legge può, infatti, essere dichiarata costituzionalmente illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto coi precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione, mentre il giudice rimettente non ha indicato le ragioni che gli impedirebbero di adottare, nella decisione relativa al giudizio a quo, l'interpretazione da esso ritenuta costituzionalmente corretta, mirando ad ottenere l'avallo della Corte ad una determinata interpretazione della norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/1993  n. 96  art. 14  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte