Ordinanza 269/2008 (ECLI:IT:COST:2008:269)
Massima numero 32694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/07/2008;  Decisione del  07/07/2008
Deposito del 10/07/2008; Pubblicazione in G. U. 16/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Assoggettamento ad essa delle controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aeree pubblici (COSAP) - Lamentata violazione del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali e del principio del giudice naturale precostituito per legge - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, censurato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubblici (COSAP). Invero, con la sentenza n. 64 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma censurata proprio nella parte in cui prevede che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni», sicché la sollevata questione di costituzionalità relativa alla medesima norma è divenuta priva di oggetto. Infatti, in forza dell'efficacia ex tunc di tale pronuncia di illegittimità, è preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ex multis, ordinanze n. 290 e n. 34/2002; n. 575/2000; n. 233, n. 525 e n. 233/1995; n. 171/1992; n. 246/1991.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 2  co. 2

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 3  co. 1

legge  02/12/2005  n. 248  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte