Sciopero - Avvocati e procuratori - Astensione collettiva dalle udienze - Mancata previsione di oneri economici equiparabili alla mancata percezione della retribuzione da parte dei lavoratori dipendenti - Asserita irragionevole disparità di trattamento nonché abuso del diritto di sciopero, compressione delle libertà sindacali delle altre categorie dei lavoratori della giustizia, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiesta di intervento additivo implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2-bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, in riferimento agli articoli 3, 39 40 e 97 della Costituzione, nelle parti in cui non prevedono, a carico degli avvocati che intendono astenersi dalle udienze in adesione ad astensioni collettive proclamate dai propri organismi sindacali, l'imposizione di oneri economici equiparabili alla mancata percezione della retribuzione da parte del lavoratore dipendente. Poiché tali norme vengono censurate senza specificare la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri che dovrebbero essere imposti, viene ad essere sostanzialmente invocata una pronuncia di carattere additivo in materia riservata alla discrezionalità del legislatore proprio in virtù della varietà e pluralità delle soluzioni possibili.
- Sull'impossibilità, per la Corte costituzionale, di adottare pronunce additive in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, v. le citate ordinanze n. 380/2006, n. 199 e n. 225/2007.
- Identica questione sollevata dal medesimo rimettente è stata dichiarata inammissibile con la citata ordinanza n. 116/2008.