Sanità pubblica - Contenimento della spesa farmaceutica - Riduzione della rimborsabilità dei «farmaci con un ruolo non essenziale» (ivi compresi i farmaci di classe A terapeuticamente equivalenti ad altri più economici) - Potere esercitabile dalle Regioni (solo) mediante provvedimenti amministrativi, secondo le modalità e per i fini indicati dal legislatore statale - Compatibilità con il principio di uguaglianza e con il diritto alla salute.
La legislazione statale non esclude che, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, che pure hanno una generale finalizzazione di tipo egualitario, una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilità dei farmaci, purché la eventuale determinazione amministrativa regionale sia preceduta dal procedimento individuato nel primo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001 e la Regione operi al fine del contenimento della propria spesa farmaceutica. E', pertanto, compatibile con il principio di eguaglianza e con il diritto alla salute l'attribuzione alle Regioni del potere di riduzione della rimborsabilità dei farmaci, attraverso una procedura finalizzata alla verifica della presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee e a garantire l'equivalenza terapeutica sull'intero territorio nazionale del farmaco interamente rimborsabile con quello oggetto del provvedimento.
- Sul rapporto tra legislazione sui livelli essenziali di assistenza e contenimento della spesa farmaceutica, v. la citata sentenza n. 279/2006.