Sanità pubblica - Contenimento della spesa farmaceutica - Legge della Regione Liguria - Limitazione del costo dei farmaci inibitori della pompa protonica - Addebito a carico del servizio sanitario regionale del solo costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica - Esercizio del potere regionale di riduzione della rimborsabilità dei farmaci mediante legge-provvedimento, anziché con provvedimento amministrativo - Violazione delle forme dell'atto e delle modalità procedurali determinate dal legislatore statale nella materia dei livelli essenziali di assistenza di sua esclusiva competenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 151. L'esercizio del potere regionale di escludere o limitare la rimborsabilità dei farmaci è configurato dal legislatore statale come il punto di arrivo di uno speciale procedimento amministrativo, che garantisce i soggetti direttamente interessati, anche attraverso la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale fin dalla fase cautelare. Pertanto, l'esercizio di tale potere mediante legge-provvedimento, anziché con provvedimento amministrativo, rappresenta una violazione di quanto espressamente determinato dal legislatore statale nell'ambito di una materia di sua esclusiva competenza, e viola quindi l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Restano assorbite le ulteriori censure.