Sentenza 272/2008 (ECLI:IT:COST:2008:272)
Massima numero 32698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2008; Decisione del
07/07/2008
Deposito del 11/07/2008; Pubblicazione in G. U. 16/07/2008
Titolo
Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati - Composizione del ruolo secondo le medesime aliquote previste per il sistema di provvista - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza - Assenza di vincoli costituzionali nella composizione del Consiglio di Stato, con conseguente insussistenza di un obbligo per il legislatore di disciplinare detta composizione in modo tale da rispecchiare le suddette aliquote - Non fondatezza delle questioni.
Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati - Composizione del ruolo secondo le medesime aliquote previste per il sistema di provvista - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza - Assenza di vincoli costituzionali nella composizione del Consiglio di Stato, con conseguente insussistenza di un obbligo per il legislatore di disciplinare detta composizione in modo tale da rispecchiare le suddette aliquote - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato «nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati». Premesso che, in assenza di vincoli costituzionali, non è possibile ipotizzare la doverosità, per il legislatore ordinario, di introdurre una disciplina della composizione del Consiglio di Stato che rispecchi le medesime quote previste dall'art. 19 per la copertura dei posti vacanti (da assegnare per metà ai consiglieri di TAR che ne facciano domanda e abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; per un quarto, a soggetti - scelti nell'ambito delle categorie individuate dalla legge - nominati con d.P.R., su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza; per il restante quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami), con le disposizioni censurate il legislatore ha semplicemente inteso ampliare, per il futuro, le possibilità dei consiglieri TAR di accedere alla qualifica di consigliere di Stato, rispetto alla normativa precedente, senza peraltro introdurre come principio strutturale la tripartizione del Consiglio secondo le quote previste dall'art. 19, mentre l'art. 20, nel disporre che i posti vacanti, nel caso in cui non siano coperti secondo le quote suddette, possono essere portati in aumento alle altre categorie, ma devono poi essere riassorbiti negli anni successivi, rende palese la precisa volontà del legislatore di assicurare il rispetto della scelta operata con l'art. 19 per la copertura dei posti vacanti, ma non anche per la struttura dell'organo.
Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato «nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati». Premesso che, in assenza di vincoli costituzionali, non è possibile ipotizzare la doverosità, per il legislatore ordinario, di introdurre una disciplina della composizione del Consiglio di Stato che rispecchi le medesime quote previste dall'art. 19 per la copertura dei posti vacanti (da assegnare per metà ai consiglieri di TAR che ne facciano domanda e abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; per un quarto, a soggetti - scelti nell'ambito delle categorie individuate dalla legge - nominati con d.P.R., su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza; per il restante quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami), con le disposizioni censurate il legislatore ha semplicemente inteso ampliare, per il futuro, le possibilità dei consiglieri TAR di accedere alla qualifica di consigliere di Stato, rispetto alla normativa precedente, senza peraltro introdurre come principio strutturale la tripartizione del Consiglio secondo le quote previste dall'art. 19, mentre l'art. 20, nel disporre che i posti vacanti, nel caso in cui non siano coperti secondo le quote suddette, possono essere portati in aumento alle altre categorie, ma devono poi essere riassorbiti negli anni successivi, rende palese la precisa volontà del legislatore di assicurare il rispetto della scelta operata con l'art. 19 per la copertura dei posti vacanti, ma non anche per la struttura dell'organo.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/04/1982
n. 186
art. 19
co.
legge
27/04/1982
n. 186
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte