Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati - Composizione del ruolo secondo le medesime aliquote previste per il sistema di provvista - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, nonché dei principi di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, di indipendenza del giudice e di soggezione dello stesso solo alle leggi - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato «nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati», censurato, in riferimento agli artt. 97, 100, 101 e 108 della Costituzione, per contrasto con i principi della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, nonché di indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge. Non sussiste la denunciata violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto tale principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale»; né viola il principio della riserva di legge in tema di ordinamento giudiziario e di formazione degli organi giurisdizionali la mancanza di una disciplina della composizione del Consiglio di Stato secondo le medesime quote previste dall'art. 19 della legge n. 186 del 1982, dal momento che la legge espressamente individua tutte le diverse componenti dell'organo e prevede, per ciascuna di esse, requisiti e modalità di accesso; né la possibile diversa composizione del Consiglio di Stato rispetto alle aliquote di provvista può incidere sulla indipendenza dell'organo, dal momento che i requisiti e le modalità di accesso delle diverse componenti sono disciplinate dalla legge per garantire anzitutto la piena indipendenza dell'organo e che la quota di consiglieri di provenienza concorsuale, proprio grazie a tale sistema di scelta, assicura un grado di indipendenza pari a quello garantito dalla quota di provenienza dai TAR, a propria volta composta da magistrati selezionati tramite pubblico concorso.
- Sulla operatività del principio di buon andamento solo ai profili organizzativi della giurisdizione e non anche all'esercizio della stessa, v., citate, sentenza n. 174/2005 e ordinanza n. 44/2006.
- Sulla composizione del Consiglio di Stato prima della riforma del 1982, v., citata, sentenza n. 177/1973.