Sentenza 272/2008 (ECLI:IT:COST:2008:272)
Massima numero 32700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2008; Decisione del
07/07/2008
Deposito del 11/07/2008; Pubblicazione in G. U. 16/07/2008
Titolo
Consiglio di Stato - Concorso a consigliere di Stato - Previsione, per i vincitori, del conseguimento della nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso - Denunciato irragionevole e ingiustificato trattamento più favorevole dei consiglieri selezionati mediante concorso rispetto ai consiglieri reclutati tra i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale - Questione priva di rilevanza per difetto di attualità, in assenza di pregiudizi derivati dall'applicazione della disposizione censurata - Inammissibilità.
Consiglio di Stato - Concorso a consigliere di Stato - Previsione, per i vincitori, del conseguimento della nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso - Denunciato irragionevole e ingiustificato trattamento più favorevole dei consiglieri selezionati mediante concorso rispetto ai consiglieri reclutati tra i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale - Questione priva di rilevanza per difetto di attualità, in assenza di pregiudizi derivati dall'applicazione della disposizione censurata - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che i vincitori del concorso per l'accesso al Consiglio di Stato conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. Trattasi, invero, di questione priva del carattere di attualità, e quindi di rilevanza, in quanto, posto che l'asserita deteriore collocazione nel ruolo non rileva di per sé, ma solo in quanto incida su provvedimenti che siano fondati sulla posizione che i magistrati abbiano nel ruolo medesimo, il ricorrente del giudizio a quo non ha subìto alcun concreto pregiudizio per effetto dell'applicazione della disposizione censurata.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che i vincitori del concorso per l'accesso al Consiglio di Stato conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. Trattasi, invero, di questione priva del carattere di attualità, e quindi di rilevanza, in quanto, posto che l'asserita deteriore collocazione nel ruolo non rileva di per sé, ma solo in quanto incida su provvedimenti che siano fondati sulla posizione che i magistrati abbiano nel ruolo medesimo, il ricorrente del giudizio a quo non ha subìto alcun concreto pregiudizio per effetto dell'applicazione della disposizione censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/04/1982
n. 186
art. 19
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23