Sentenza 272/2008 (ECLI:IT:COST:2008:272)
Massima numero 32700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/07/2008;  Decisione del  07/07/2008
Deposito del 11/07/2008; Pubblicazione in G. U. 16/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32698  32699


Titolo
Consiglio di Stato - Concorso a consigliere di Stato - Previsione, per i vincitori, del conseguimento della nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso - Denunciato irragionevole e ingiustificato trattamento più favorevole dei consiglieri selezionati mediante concorso rispetto ai consiglieri reclutati tra i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale - Questione priva di rilevanza per difetto di attualità, in assenza di pregiudizi derivati dall'applicazione della disposizione censurata - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che i vincitori del concorso per l'accesso al Consiglio di Stato conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. Trattasi, invero, di questione priva del carattere di attualità, e quindi di rilevanza, in quanto, posto che l'asserita deteriore collocazione nel ruolo non rileva di per sé, ma solo in quanto incida su provvedimenti che siano fondati sulla posizione che i magistrati abbiano nel ruolo medesimo, il ricorrente del giudizio a quo non ha subìto alcun concreto pregiudizio per effetto dell'applicazione della disposizione censurata.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/04/1982  n. 186  art. 19  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23