Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione Civile - Abrogazione del procedimento di riabilitazione ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006 - Ultrattività della previgente legge fallimentare nei confronti di coloro che sono stati dichiarati falliti con integrale applicazione della pregressa normativa - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra situazioni identiche - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo e sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere disposta la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 150 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, non prevede la ultrattività, nei confronti di coloro il cui fallimento sia stato integralmente disciplinato dalla previgente disciplina fallimentare, delle disposizioni relative alla riabilitazione civile. Invero, successivamente al deposito delle ordinanze di remissione, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169/2007, che, da un lato, all'art. 21, comma 1, ha espressamente abrogato talune norme del d.P.R. n. 313 del 2002 che il Tribunale rimettente aveva tenuto presenti nel motivare l'incidente di costituzionalità, dall'altro, al comma 2 del medesimo articolo, ha previsto che, per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo, contenuto negli artt. 24, comma 1, lettera n), e 26, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 313/2002, all'istituto della riabilitazione deve intendersi riferito alla chiusura del fallimento. Inoltre, è intervenuta la sentenza n. 39 del 2008 che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, ha precisato che le norme suddette risultavano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione proprio là dove prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero anche «dopo la chiusura del fallimento [...] senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela», sicché, alla luce di tutte le indicate sopravvenienze, deve nuovamente essere valutata la perdurante rilevanza della questione.
- Negli stessi termini, v., citata, ordinanza n. 87/2008.