Ordinanza 276/2008 (ECLI:IT:COST:2008:276)
Massima numero 32704
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  07/07/2008;  Decisione del  07/07/2008
Deposito del 11/07/2008; Pubblicazione in G. U. 16/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Procedimento penale per favoreggiamento personale a carico di un senatore - Diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza all'utilizzo dei tabulati telefonici - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.

Testo

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, a seguito della deliberazione con la quale quest'ultimo, in data 21 dicembre 2007, ha negato l'autorizzazione ad utilizzare i tabulati telefonici relativi ad un'utenza, nella parte relativa ai contatti con l'utenza in uso ad un senatore, indagato, unitamente al titolare dell'utenza, del delitto previsto dall'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale). Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo "direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 Cost. e, dunque, gravato dell'obbligo di esercitare l'azione penale e le attività di indagine a questa finalizzate", e, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di negare l'autorizzazione all'utilizzo di materiale probatorio nei confronti di un proprio membro.

- Cfr., ordinanza n. 73/2006, che richiama testualmente la n. 404/2005.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  21/12/2007  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37