Ambiente - Interventi a «tutela dell'ambiente» - Deliberazione dello «stato di emergenza» e ordinanze attuative di necessità e urgenza - Competenze dello Stato - Contenuti e limiti.
Lo Stato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha una specifica competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge. Più specificamente, tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. L'esercizio di questi poteri deve avvenire d'intesa con le Regioni interessate, sulla base di quanto disposto dall'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401. Inoltre, per l'attuazione dei predetti interventi di emergenza, possono essere adottate ordinanze - anche da parte di Commissari delegati (art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992) - in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto, tuttavia, dei principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 5, comma 2).
- In senso analogo, v. la citata sentenza n. 284/2006.