Sentenza 277/2008 (ECLI:IT:COST:2008:277)
Massima numero 32706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 16/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32705


Titolo
Ambiente - Legge della Regione Calabria nel settore dei rifiuti - Sospensione dei lavori per la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro già disposto con ordinanza di necessità e urgenza adottata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Ricorso del Governo - Neutralizzazione degli effetti di provvedimento necessitato emanato in attuazione di disposizioni di legge espressive di principi fondamentali in materia di «protezione civile» e «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'esame dell'istanza di sospensione (ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Testo
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione (con assorbimento dell'esame dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87), in quanto la legge regionale impugnata, disponendo la sospensione degli effetti prodotti dall'ordinanza n. 6294 del 2007, emanata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale, pur essendo ancora in atto la situazione di emergenza, ha violato i principi fondamentali posti dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992. Siffatti interventi, lungi dal costituire svolgimento attuativo dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, si pongono l'obiettivo di neutralizzare gli effetti prodotti da ordinanze che rinvengono il proprio fondamento giustificativo nella legge statale e nella potestà di dettare i principi fondamentali in una materia affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Sul punto, va ribadito (v. sentenza n. 284 del 2006) che il legislatore regionale non può utilizzare la potestà legislativa per paralizzare - nel periodo di vigenza della situazione di emergenza ambientale - gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza, non impugnati, emanati in attuazione delle riportate disposizioni di legge espressive di principi fondamentali. Inoltre, occorre mantenere separati i profili di rilevanza costituzionale afferenti al rapporto tra competenze legislative attribuite ai diversi livelli di governo che possono venire in rilievo nei giudizi di impugnazione delle leggi, dagli aspetti relativi alla illegittimità delle ordinanze di necessità ed urgenza. Tale ultimo profilo, in realtà, appartiene al piano dell'esercizio concreto delle funzioni amministrative, e deve essere dedotto nelle competenti sedi giudiziarie ed eventualmente, ricorrendone i necessari presupposti, anche innanzi alla Corte costituzionale mediante ricorso per conflitto di attribuzione. Infine, le norme censurate non possono rinvenire la loro giustificazione, sul piano costituzionale, nella natura transitoria, peraltro solo apparente, del precetto in esse contenuto. Infatti, tali norme, pur stabilendo formalmente che la sospensione «avrà la durata massima di 60 giorni dall'insediamento della Commissione di verifica», aggiungono che la stessa permarrà «fino al pronunciamento di merito» da parte della medesima Commissione e quindi senza la predeterminazione di un termine finale di durata della sospensione stessa.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  28/12/2007  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  24/02/1992  n. 225  art. 5  

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 107