Straniero - Espulsione amministrativa - Ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Presentazione a mezzo servizio postale - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato ove non dispone che lo straniero possa inoltrare il ricorso in opposizione avverso il decreto di espulsione anche a mezzo posta, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata sotto il profilo che, avendo il rimettente nominato un difensore d'ufficio al ricorrente, nonostante l'avvenuta ricezione del ricorso per via postale, e avendo sollevato la questione prima dei sessanta giorni prescritti per l'impugnazione in esame, sarebbe venuto meno l'interesse alla questione, poiché il ricorso avrebbe raggiunto il suo scopo. In realtà, l'intervento del giudice a quo non vale di per sé a superare l'incertezza sulla legittimità della norma, potendo l'irregolarità del ricorso inviato per posta riemergere nel successivo corso del processo, minandone l'esito.