Contratti pubblici - Lavori pubblici - Competenze legislative primarie degli enti ad autonomia speciale - Necessario rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico (in particolare: obbligo per l'aggiudicatario di stipulare polizze assicurative) - Applicazione anche agli enti ad autonomia speciale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Provincia autonoma di Bolzano che, nei contratti pubblici di appalto relativi a lavori di importo inferiore a 500.000 euro, esonera l'aggiudicatario, munito polizza generica di responsabilità civile, dalla stipula delle polizze assicurative, previste dalla disciplina statale, volte a tenere indenni le stazioni appaltanti da danni materiali e a preservarle da eventuali obblighi risarcitori nei confronti di terzi). (Classif. 065006).
Le regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza; le stesse si impongono, pertanto, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. (Precedente: S. 189/2007 - mass. 31369).
Nell'esercizio delle competenze legislative primarie in materia di lavori pubblici le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, i quali ricomprendono anche profili basilari del diritto dei contratti, relativi soprattutto alle fasi di conclusione ed esecuzione dell'appalto. (Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 269/2014 - mass. 38190; S. 187/2013 - mass. 37218; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 114/2011 -mass. 35543; S. 43/2011 - mass. 35346; S. 221/2010).
Il settore dei lavori pubblici, incisivamente innovato con la complessiva riforma - avvenuta con interventi successivi nel 1994, 2006, 2016 e 2023 - richiede l'attuazione di principi uniformi su tutto il territorio del Paese. (Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 482/1995; S. 166/2019 - mass. 42440; S. 263/2016 - mass. 39291; S. 36/2013 - mass. 36955; S. 74/2012 - mass. 36191: S. 328/2011; S. 184/2011 - mass. 35686; S. 114/2011: S. 221/2010; S. 45/2010 - mass. 34421).
L'art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici, che prescrive l'obbligo di stipulare due specifiche polizze assicurative per l'aggiudicatario di un contratto pubblico, racchiude, nel proprio nucleo essenziale, una norma fondamentale di riforma economico-sociale, i cui tratti identificativi si rinvengono nell'esigenza di garantire interessi generali attraverso un adeguato livello di protezione delle pubbliche amministrazioni committenti.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 8 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, l'art. 26 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021 che, con riferimento ai contratti pubblici di appalto relativi a lavori di importo inferiore a 500.000 euro, esonera l'aggiudicatario, munito di polizza generica di responsabilità civile, dall'obbligo di stipulare le due specifiche polizze assicurative richieste dall'art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici, a copertura dei danni materiali subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel medesimo periodo. La disposizione impugnata dal Governo vìola sotto plurimi profili i limiti di competenza dettati dal parametro evocato, il quale assegna alla Provincia autonoma la competenza legislativa primaria nella materia «lavori pubblici di interesse provinciale», da esercitarsi, tuttavia, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. La disposizione, invece, da un lato, si pone in insanabile contrasto con il nucleo essenziale della norma fondamentale di riforma economico-sociale recata dal citato art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici e, dall'altro, differenzia, a livello provinciale, la disciplina di un profilo basilare del contratto pubblico d'appalto, relativo alla sua efficacia, oltre che alla sua esecuzione).