Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni - Insussistenza, secondo la giurisprudenza costituzionale, di un parallelismo con le immunità dei parlamentari - Richiesta di revisione di tale orientamento, con conseguente estensione della disciplina di cui alla legge n. 140 del 2003 (recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) - Reiezione.
Deve essere confermato l'orientamento già espresso secondo il quale l'identità formale degli enunciati di cui agli artt. 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost. non riflette una compiuta assimilazione tra le assemblee parlamentari e i consigli regionali, in quanto le attribuzioni di questi ultimi - diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere - si inquadrano nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite ma non si esprimono a livello di sovranità; va parimenti disattesa la richiesta di estendere alle Regioni l'efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle Camere disciplinata dalla legge n. 140 del 2003, vista la diversa posizione dei Consigli regionali e delle Assemblee parlamentari.
- V., citate, sentenze n. 301 e n. 195/2007.