Sentenza 279/2008 (ECLI:IT:COST:2008:279)
Massima numero 32711
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 16/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32709  32710


Titolo
Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni - Decreto che dispone il giudizio emesso dal GIP presso il Tribunale di Torino nei confronti di un consigliere della Regione Piemonte in relazione a dichiarazioni rese nei riguardi di un dirigente - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Piemonte - Dichiarazioni contenute in un atto compiuto dal consigliere non in tale veste ma in qualità di assessore della Giunta regionale - Non riferibilità agli assessori della guarentigia, attribuita dall'art. 122, quarto comma, Cost., esclusivamente ai consiglieri regionali - Irrilevanza, ai fini della sussistenza della prerogativa costituzionale, degli ulteriori atti richiamati - Spettanza allo Stato, e per esso al GIP presso il Tribunale di Torino, del potere di emettere il decreto oggetto del conflitto.

Testo

Spettava allo Stato e, per esso, al GUP presso il Tribunale di Torino, emettere il decreto del 18 settembre 2007 con cui è stato disposto il giudizio nei confronti di un consigliere regionale in relazione a dichiarazioni da questi rese nei riguardi di un dirigente. Infatti, la "Relazione causa bi-alluvionati" contenente le dichiarazioni che hanno dato origine al procedimento penale non può essere considerata come manifestazione di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni consiliari, essendo stata formata dall'autore in qualità di Assessore agli affari legali della Giunta piemontese, laddove la prerogativa costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., riguarda solo gli atti compiuti dal membro del Consiglio regionale (e non quelli compiuti dagli assessori). Appaiono, inoltre, irrilevanti gli ulteriori atti funzionali citati nella relazione della Giunta regionale per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità a firma di altri consiglieri. Le dichiarazioni de quibus non sono, pertanto, state rese nell'esercizio della funzione consiliare e non sono coperte dalla immunità di cui all'art. 122, quarto comma, Cost.

- V., citate, sentenze n. 97/2008 e n. 195/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto del GIP  18/09/2007  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 4

Altri parametri e norme interposte