Procedimento civile - Azione di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali - Applicazione delle norme che disciplinano il rito del lavoro - Conseguente previsione di termini a comparire inferiori a quelli stabiliti per i giudizi risarcitori concernenti danni a cose, anche se dipendenti da incidenti stradali - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché lesione del diritto di difesa - Mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - disponendo che «alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti a incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile» - non prevede che i termini a comparire siano pari, se non superiori, a quelli previsti in materia di risarcimento di danni a cose, conseguenti a incidenti stradali. Il rimettente omette, infatti, di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza della questione medesima nel giudizio a quo.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis, citate ordinanze nn. 450, 279 e 278/2007.