Ordinanza 282/2008 (ECLI:IT:COST:2008:282)
Massima numero 32714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
09/07/2008; Decisione del
09/07/2008
Deposito del 16/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:
32715
Titolo
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile 'ratione temporis' - Questione riproposta a seguito di precedente pronuncia di restituzione degli atti al rimettente - Rilevanza - Sussistenza.
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile 'ratione temporis' - Questione riproposta a seguito di precedente pronuncia di restituzione degli atti al rimettente - Rilevanza - Sussistenza.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo codice - questione riproposta nello stesso giudizio a seguito di ordinanza di restituzione atti per ius superveniens -, sussiste la rilevanza, ancorché la prima delle indicate disposizioni sia censurata nel suo testo originario, anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, atteso che giudice a quo muove dal corretto ed adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada nel suo testo originario, attesa la vigenza, in materia di illecito amministrativo, della regola dell'assoggettamento «della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi».
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo codice - questione riproposta nello stesso giudizio a seguito di ordinanza di restituzione atti per ius superveniens -, sussiste la rilevanza, ancorché la prima delle indicate disposizioni sia censurata nel suo testo originario, anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, atteso che giudice a quo muove dal corretto ed adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada nel suo testo originario, attesa la vigenza, in materia di illecito amministrativo, della regola dell'assoggettamento «della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi».
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 2
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art. 1
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 180
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte