Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile 'ratione temporis' - Lamentata irragionevolezza, per l'imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Asserita lesione del diritto di difesa, per contrasto con il principio 'nemo tenetur se detegere', ritenuto operante anche in «ambito extrapenale» - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo codice, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto prevedono un obbligo per il proprietario non conducente di un veicolo con il quale è stata commessa una violazione del codice della strada, alla quale consegue la perdita dei punti della patente, di comunicare le generalità del conducente, e, in riferimento all'art. 24 Cost., ove interpretati come impositivi di un obbligo di rendere testimonianza. Le situazioni poste a raffronto dal rimettente - e cioè la scelta del legislatore di reprimere penalmente l'omissione, da parte del cittadino, dell'obbligo di denuncia soltanto di certi reati, e quella di sanzionare, sul piano amministrativo, l'omessa comunicazione di dati idonei a consentire l'identificazione del soggetto responsabile di talune infrazioni stradali - sono eterogenee, mentre, premesso che il diritto al silenzio si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo, la previsione dell'obbligo di comunicazione risulta chiaramente diretta a provocare - allorché la persona del conducente, autore dell'infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo - una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione ex art. 204-bis del codice della strada avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione, dovendosi tenere conto, nel comparare "la posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile", che "una cosa è: nemo testis in causa propria cui s'ispira l'art. 246 c.p.c., e altra cosa è: nemo tenetur edere contra se" cui si ispira, invece, il codice di rito penale.
- Per la restituzione atti nel medesimo giudizio, v. ordinanza n. 23/2007.
- Sulla impossibilità di comparare situazioni tra loro eterogenee, v., ex multis, le citate ordinanze n. 335 e n. 249/2007.
- Sulla possibilità di configurare diversamente nei singoli procedimenti il diritto al silenzio, v., citata, ordinanza n. 33/2002.
- Sulla posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile, v., citata, sentenza n. 165/2008.