Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Intervento di soggetti non legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilità.
Nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza del TAR del Lazio - sezione II-bis del 27 febbraio 2008, n. 1855 e della sentenza del Consiglio di Stato - sezione IV del 13 marzo 2008, n. 1053, promosso da un componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale" nei confronti dell'ordine giudiziario e del Parlamento, è inammissibile l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto ed a resistervi.
- In generale, sulla inammissibilità dell'intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, v., citate, le sentenze n. 162/1990 e n. 743/1988, nonché l'ordinanza n. 240/1988.