Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47253  47254  47255  47256  47257  47258  47259  47260  47261  47262  47263  47264  47265  47266  47267  47268  47269  47270  47271  47272  47273  47274  47275  47276  47277  47278  47279  47280  47281


Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Corsi di qualificazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione nei termini di cui in motivazione. (Classif. 203006).

Testo

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 115, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che, all’interno del t.u. turismo, disciplina i corsi di qualificazione per i maestri di sci, demandando la definizione della durata oraria e delle materie dei corsi a una deliberazione della Giunta regionale. È la stessa legge statale (legge n. 81 del 1991) che riconosce la competenza regionale a organizzare i corsi per conseguire l’abilitazione, in linea, peraltro, con il riconoscimento della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale. Sulla base di tale presupposto la disposizione impugnata può essere interpretata in modo da prevenire l’insorgere della denunciata antinomia, nel senso che la Giunta regionale può determinare la durata dei corsi, dovendo rimanere tuttavia fermo il rispetto del limite minimo delle 90 ore previsto dalla fonte statale. In secondo luogo, anche rispetto all’insegnamento delle materie da impartire nei corsi, la disposizione impugnata deve essere interpretata nel senso che, ferma l’erogazione degli insegnamenti fondamentali indicati dalla legge n. 81 del 1991, la Giunta regionale può prevedere insegnamenti ulteriori ovvero l’individuazione di profili, anche operativi e tecnici, e, comunque sia, specificamente professionalizzanti rispetto alle caratteristiche proprie del turismo invernale della Regione Toscana.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte