Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Corsi di qualificazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione nei termini di cui in motivazione. (Classif. 203006).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 115, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che, all’interno del t.u. turismo, disciplina i corsi di qualificazione per i maestri di sci, demandando la definizione della durata oraria e delle materie dei corsi a una deliberazione della Giunta regionale. È la stessa legge statale (legge n. 81 del 1991) che riconosce la competenza regionale a organizzare i corsi per conseguire l’abilitazione, in linea, peraltro, con il riconoscimento della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale. Sulla base di tale presupposto la disposizione impugnata può essere interpretata in modo da prevenire l’insorgere della denunciata antinomia, nel senso che la Giunta regionale può determinare la durata dei corsi, dovendo rimanere tuttavia fermo il rispetto del limite minimo delle 90 ore previsto dalla fonte statale. In secondo luogo, anche rispetto all’insegnamento delle materie da impartire nei corsi, la disposizione impugnata deve essere interpretata nel senso che, ferma l’erogazione degli insegnamenti fondamentali indicati dalla legge n. 81 del 1991, la Giunta regionale può prevedere insegnamenti ulteriori ovvero l’individuazione di profili, anche operativi e tecnici, e, comunque sia, specificamente professionalizzanti rispetto alle caratteristiche proprie del turismo invernale della Regione Toscana.