Elezioni - Legge elettorale - Provvedimenti relativi alla consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento, fissata per i giorni 13 e 14 aprile 2008 - Impugnazione dinnanzi al TAR Lazio - Sentenza n. 1855 del 27 febbraio 2008, dichiarativa del difetto di giurisdizione in ordine alla impugnazione di detti provvedimenti - Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1053 dell'11-13 marzo 2008, di reiezione dell'appello avverso la sentenza del TAR Lazio - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un cittadino «quale componente dell'organo costituzionale corpo elettorale», nei confronti dell'ordine giudiziario e del Parlamento - Denunciata violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché degli artt. 24, 103, 111, 113 e 137 Cost. - Insussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto, peraltro proposto al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative - Inammissibilità.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza del TAR del Lazio - sezione II-bis del 27 febbraio 2008, n. 1855 e della sentenza del Consiglio di Stato - sezione IV del 13 marzo 2008, n. 1053, promosso da un componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale" nei confronti dell'ordine giudiziario e del Parlamento. Difettano, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto in quanto, da un lato, il singolo cittadino, pur se si autoqualifichi componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale", non può ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante, tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87 del 1953, fondandosi la diversa soluzione su una malintesa percezione del "potere diffuso", secondo cui ciascun componente del corpo elettorale sarebbe configurato come un organo che ne esercita le funzioni, dal momento che queste ultime sono, invece, attribuite all'intero corpo elettorale o a quelle frazioni dello stesso legittimate a richiedere le procedure referendarie; d'altro lato, i conflitti aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, e inoltre, nella specie, il ricorso risulta rivolto non già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto piuttosto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di accesso diretto alla Corte costituzionale.
- Sulla non configurabilità del singolo cittadino quale potere dello Stato, v., citate, ordinanza senza numero del 27 luglio 1988; ordinanze n. 189/2008; n. 296/2006; n. 57/1971.
- Sui limiti all'ammissibilità del conflitto di attribuzione avente ad oggetto atti giurisdizionali, v., citate, sentenze n. 290, n. 222, n. 150 e n. 2/2007.
- Sulla inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri, ove volto, nella sostanza, a sollecitare la declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge, v., citata, ordinanza n. 189/2008.