Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di iniziative proprie della Regione nell'ambito della cooperazione internazionale - Progetti volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie ovvero programmi volti alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità valdostana o diretti all'assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi destinatari - Ricorso del Governo - Interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6. Premesso che sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi della cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza ed il potere di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, giacché tali norme, implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo nella materia della cooperazione internazionale, autorizzano e disciplinano attività di politica estera, la norma censurata viola detta competenza statale, in quanto disciplina attività di cooperazione internazionale consistenti in progetti che richiedono un intervento, definito nel tempo e nelle risorse impiegate, volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie, ovvero consistenti in programmi che richiedono un intervento complesso e protratto nel tempo, volti alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità valdostana oppure diretti all'assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi destinatari, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità amministrative e gestionali locali.
- Sulla competenza statale in materia di politica estera, v., citate, sentenze n. 131/2008 e n. 211/2006.