Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di attività straordinarie di emergenza e di carattere umanitario assunte dalla Regione di iniziativa propria o in adesione ad iniziative promosse a livello statale o internazionale - Ricorso del Governo - Interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6. Premesso che rientrano nella politica estera dello Stato, come iniziative di cooperazione, sia la fornitura di materiali di prima necessità e attrezzature alle popolazioni colpite, sia la collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale, ed eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, Enti pubblici o privati, sia il sostegno a Enti che operano per finalità di cooperazione umanitaria e di emergenza, sia, infine, la raccolta e la costituzione di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio per interventi a favore delle popolazioni colpite da emergenze, la disposizione censurata viola l'indicata competenza statale, in quanto, nell'ambito delle attività straordinarie di emergenza e di carattere umanitario, stabilisce che la Regione può sia attuare iniziative proprie ai sensi della legge reg. Valle d'Aosta 18 gennaio 2001, n. 5, sia aderire ad iniziative promosse a livello statale o internazionale, prevedendo, con particolare riferimento agli interventi svolti in adesione ad attività di protezione civile o di soccorso ed assistenza promosse a livello statale, che restano di competenza regionale le scelte in ordine alle modalità di attuazione - che pure attengono alla politica estera riservata allo Stato - mentre la prevista adesione ad iniziative promosse a livello internazionale non esclude affatto il rischio che essa sia in contrasto con la politica estera dello Stato italiano, il quale ben può avere obiettivi diversi da quelli perseguiti da altri Stati o dalle organizzazioni internazionali.
- Sulla riserva alla competenza dello Stato in materia di politica estera degli interventi in materia di protezione civile all'estero, v., citata, sentenza n. 131/2008.