Sentenza 285/2008 (ECLI:IT:COST:2008:285)
Massima numero 32725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32721  32722  32723  32724  32726  32727  32728


Titolo
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione, in generale, di interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione; di educazione, formazione e studio; di emergenze straordinarie e di carattere umanitario - Ricorso del Governo - Previsioni conseguenti a disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime per interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lettere a) e c), della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6. Dalla illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 della medesima legge, discende la illegittimità costituzionale della disposizioni censurate, le quali prevedono, in generale, rispettivamente, le iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi in via di transizione (disciplinate specificatamente dall'art. 4) e quelle in caso di emergenze straordinarie e di carattere umanitario (disciplinate specificatamente dall'art. 6).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  17/04/2007  n. 6  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte