Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione e di emergenze straordinarie e di carattere umanitario - Clausola di necessaria sintonia con la cooperazione governativa e comunitaria - Insufficienza a garantire le prerogative statali in materia di politica estera - Preesistenza di leggi regionali in materia - Rilevanza ai fini dell'esclusione della illegittimità costituzionale di disposizioni contenute in una successiva legge regionale - Esclusione.
L'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6 della legge regionale Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 non è esclusa per il fatto che l'art. 1, comma 2, della stessa legge regionale stabilisce che le iniziative sono promosse ed attuate dalla Regione «nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato». Infatti una simile clausola non è idonea a salvaguardare le prerogative dello Stato in materia di politica estera, mentre l'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni, senza che, poi, possa avere rilievo il fatto che già l'art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 8, non impugnato dallo Stato, abbia disposto che la Giunta regionale provvede, tra l'altro, alla realizzazione di iniziative nel settore «cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario», riguardando dette iniziative solo attività di rilievo internazionale della Regione nelle materie di competenza della Regione medesima e non anche in quelle, come appunto la politica estera, che tali non sono.
- Sulla inidoneità di analoghe clausole contenute in leggi di altre Regioni, v., citate, sentenze n. 131/2008 e n. 211/2006.