Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione di interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione e di emergenze straordinarie e di carattere umanitario - Programmazione delle attività - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza con la politica estera dello Stato - Applicabilità della norma alla sola programmazione delle attività di educazione, formazione e studio da svolgere nell'ambito del territorio regionale e dirette alla comunità regionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e agli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la questiona di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6. Invero, venuta meno, a seguito della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6, la possibilità per la Regione di promuovere ed attuare autonomamente interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazione, la norma censurata - che disciplina la programmazione - si applica alla sola attività di educazione, formazione e studio di cui all'art. 5 (norma non impugnata e concernente attività da svolgere nell'ambito del territorio regionale e dirette alla comunità regionale), e quindi non viola la competenza statale in materia di politica estera.