Reati militari - Disposizioni penali per i militari appartenenti alla Guardia di finanza - Appropriazione di valori o generi di cui il militare abbia l'amministrazione o la custodia - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità delle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 cod. pen. militare di pace - Questioni concernenti sia la disposizione speciale relativa agli appartenenti alla Guardia di finanza, sia l'art. 215 c.p.m.p. - Rilevanza di entrambe le questioni - Sussistenza.
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»; e dell'art. 215 cod. pen. mil. pace nella parte in cui non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita», sono entrambe rilevanti per la decisione del giudizio a quo, in quanto solo la declaratoria di incostituzionalità di entrambe le norme censurate determinerebbe l'invocata applicazione alla fattispecie del più mite trattamento sanzionatorio di cui all'art. 314, cpv., cod. pen. e la conseguente devoluzione della cognizione del reato alla giurisdizione del giudice ordinario.