Sentenza 286/2008 (ECLI:IT:COST:2008:286)
Massima numero 32730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 18/07/2008; Pubblicazione in G. U. 23/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32729  32731


Titolo
Reati militari - Disposizioni penali per i militari appartenenti alla Guardia di finanza - Appropriazione di valori o generi di cui il militare abbia l'amministrazione o la custodia - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità della pena stabilita dall'art. 215 cod. pen. militare di pace - Mancata previsione della inapplicabilità della norma speciale nel caso di peculato d'uso - Disparità di trattamento tra l'appartenente alla Guardia di finanza (assoggettato alla pena della reclusione da due a dieci anni) e il pubblico ufficiale non militare (punibile con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni 'ex' art. 314, secondo comma, cod. pen.) - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita. La norma censurata, la quale prevede per il militare della Guardia di finanza il peculato d'uso militare, assoggettandolo alla stessa pena dettata per il peculato (reclusione da due a dieci anni), determina, rispetto alla disciplina dettata, dopo la legge n. 86 del 1990, per il peculato d'uso comune, di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., una evidente disparità di trattamento, perché tale condotta ha ora autonoma rilevanza penale ed è assoggettata a una pena sensibilmente più mite (reclusione da sei mesi a tre anni), del tutto priva di ragionevolezza, posto che le situazioni regolate dalle normative a raffronto sono in tutto simili, differenziandosi tra loro unicamente per la qualifica soggettiva del colpevole, ossia l'appartenenza dello stesso all'amministrazione militare, pur se, anche in ambito militare, il peculato d'uso presenta, rispetto al peculato vero e proprio, un grado di offensività sensibilmente minore. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

- Sulla insussistenza di ragioni giustificative di una disparità di trattamento tra il peculato militare, disciplinato dall'art. 215 cod. pen. mil. pace, e il peculato comune, v., citate, sentenze n. 4/1974, n. 473/1990, n. 448/1991.



Atti oggetto del giudizio

legge  09/12/1941  n. 1383  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte