Reati militari - Peculato militare - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da due a dieci anni - Mancata previsione della inapplicabilità di detta disposizione nel caso di peculato d'uso - Disparità di trattamento tra il militare e il pubblico ufficiale non militare (punibile con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni 'ex' art. 314, secondo comma, cod. pen.) - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita. La norma censurata, la quale sanziona il peculato d'uso militare assoggettandolo alla stessa pena dettata per il peculato (reclusione da due a dieci anni), determina, rispetto alla disciplina dettata, dopo la legge n. 86 del 1990, per il peculato d'uso comune, di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., una evidente disparità di trattamento, perché tale condotta ha ora autonoma rilevanza penale ed è assoggettata a una pena sensibilmente più mite (reclusione da sei mesi a tre anni), del tutto priva di ragionevolezza, posto che le situazioni regolate dalle normative a raffronto sono in tutto simili, differenziandosi tra loro unicamente per la qualifica soggettiva del colpevole, ossia l'appartenenza dello stesso all'amministrazione militare, pur se, anche in ambito militare, il peculato d'uso presenta, rispetto al peculato vero e proprio, un grado di offensività sensibilmente minore. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
- Sulla insussistenza di ragioni giustificative di una disparità di trattamento tra il peculato militare, disciplinato dall'art. 215 cod. pen. mil. pace, e il peculato comune, v., citate, sentenze n. 4/1974, n. 473/1990, n. 448/1991.