Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti all'ausiliario del giudice - Prevista prenotazione a debito, anche nel caso di transazione della lite, laddove non sia possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali - Lamentata disparità di trattamento rispetto al difensore e agli ausiliari del giudice nel processo penale nonché violazione del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che gli onorari dovuti all'ausiliario del giudice, nel processo civile, sono prenotati a debito, a domanda, anche in caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali. Il rimettente muove dal presupposto che, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la norma possa comportare che l'ausiliario del magistrato, nel processo civile, svolga la sua opera gratuitamente: al contrario, l'articolo censurato disciplina il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario, predisponendo il rimedio residuale della prenotazione a debito proprio per evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti. Non c'è disparità di trattamento rispetto al difensore, stante la eterogeneità delle figure processuali messe a confronto, né rispetto all'ausiliario del magistrato nel processo penale, nel quale il meccanismo dell'anticipazione dell'onorario trova la sua ragione nella ontologica diversità rispetto al giudizio civile. Né, infine, c'è lesione del diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio, posto che l'art. 63 cod. proc. civ. prevede l'obbligo del consulente di prestare il suo ufficio.